In attuazione del Decreto Legge n. 6 del 2020 “recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” è intervenuto più volte il Presidente del Consiglio dei Ministri, con gli ormai noti DPCM.
Tale contributo ha il fine di porre alla vostra attenzione le possibili conseguenze in caso di violazione dei provvedimenti in materia. In un momento così delicato, in cui ognuno di noi dovrebbe dare il proprio contributo rimanendo quanto più possibile a casa, è innegabile che l’enorme mole di provvedimenti emanati in rapida successione possano in qualche modo aver destabilizzato il destinatario finale degli stessi. Cerchiamo quindi di mettere ordine.
DPCM 9 marzo 2020
Con tale provvedimento, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del c.d. Covid-19, le misure fino a quel momento previste dal DPCM 8 marzo 2020 per la sola Lombardia, sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Da siffatta estensione è derivata l'applicazione del disposto di cui l’art. 4 del DPCM 8 marzo 2020, il quale recitava: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", in ogni regione italiana.
Questa la situazione fino al 25 marzo 2020. In tale ultima data, infatti, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.L. n. 19 del 2020, il quale ha modificato in modo significativo i risvolti penalistici della materia.
Con il citato decreto, infatti, risultano modificate le possibili conseguenze penali in caso di violazione delle norme in materia di covid-19.
Difatti non verrà più in rilievo la fattispecie contravvenzionale prevista e punita dall’art. 650 c.p., la quale sanciva e sancisce che chiunque non osservi il provvedimento legalmente dato dall’autorità “è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
D.L. n. 19 del 2020
Il citato Decreto, oltre a prevedere nuove sanzioni in caso di mancato rispetto delle restrizioni, ossia la sanzione amministrativa con edittale pecuniario da euro 400 a 3000, sancisce che non troveranno più applicazione le pene di cui all’art. 650 c.p. o di qualsivoglia altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
L’art. 650 c.p., inoltre, non troverà neppure applicazione per coloro che sono incorsi in tale sanzione prima dell’entrata in vigore del citato decreto. Quest’ultimi vedranno applicarsi la nuova sanzione amministrativa per un importo corrispondente alla metà del minimo edittale, ovvero per euro 200,00.
È stata, altresì, prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorniper coloro che violino gli obblighi specificatamente previsti per le attività commerciali.
A ciò si aggiunga che il soggetto inosservante volontariamente il divieto di allontanarsi dalla propria dimora, nonostante sia risultato essere positivo al “tampone”, è punitoexart. 452c.p. Si tratta di un delitto colposo contro la salute pubblica ed è volto a punire chi commette colposamente il reato di epidemia, previsto dall’art. 438 c.p., o di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui all’art. 439 c.p., con la pena da uno a cinque anni.
Ulteriori violazioni
Se il soggetto inosservante le prescrizioni imposte con provvedimento delle autorità oppone resistenza alle forze dell’ordine preposte allo svolgimento di funzioni di controllo, potrebbe configurarsi la fattispecie di cui all’art. 337 c.p., ovvero la c.d. resistenza a pubblico ufficiale. Tale fattispecie delittuosa prevede una pena editale dasei mesi a cinque anni.
Quando ci si può spostare dalla propria abitazione?
Gli spostamenti, a far data dal 9 marzo, devono essere motivati e giustificati da:
1) Comprovate esigenze lavorative;
2) Motivi di salute;
3) Situazioni di necessità.
Il soggetto che si sposta dalla propria abitazione dovrà fornire all’autorità un’autodichiarazione attestante uno di tali motivi.
Le autodichiarazioni saranno controllate dall’autorità, la quale, in caso di dichiarazioni mendaci, procederà d’ufficio nei confronti del soggetto, contestando ulteriori fattispecie delittuose tra cui quelle previste dagli articoli 483 e 495 c.p., ovvero reati a tutela della fede pubblica.
Tutto quanto sopra, inoltre, non esclude che in alcuni casi si possa incorrere in sanzioni ben più gravi.
Per maggiori informazioni il nostro studio rimane completamente a vostra disposizione. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati, potrete consultare le nostrenews ed iscrivetevi allanewsletter nell’apposita sezione del sito.
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