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Modalità di deposito telematiche nel procedimento penale

  • Immagine del redattore: Studio Legale Nicoletti
    Studio Legale Nicoletti
  • 9 gen
  • Tempo di lettura: 4 min

Il 30 dicembre 2024 è stato pubblicato Decreto del Ministero delle Giustizia n° 206/2024 del 27/12/2024 intitolato “Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n° 217 in materia di processo penale telematico”.

 

Detto decreto si compone di soli due articoli, di cui, ai fini del presente scritto, rileva solo il primo, posto che il secondo si occupa esclusivamente di assicurare che l’emanazione della norma lasci invariate le finanze dello Stato.

 

L’art. 1, comma I, sostituisce l’art. 3 del D.M. 217 del 2023 come segue:

 

Salvo quanto disposto dai commi II, III e IV, a decorrere dal 1°gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

      a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

      b) Procura europea;

      c)  sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

      d) tribunale ordinario;

  e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione”.


Le modalità poc’anzi delineate, che costituiscono ad oggi la regola, non sono esenti da deroghe, le quali sono contenute:

 

1.     al comma II della disposizione in esame, in virtù del quale:

sino al 31/12/2025, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, della Procura Europea e del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario, ai soggetti abilitati interni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al:

- libro V, titolo IX (udienza preliminare);

- libro VI, titolo II (patteggiamento), titolo V (procedimento per decreto), V-bis (procedimento di messa alla prova);

- agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415.

 

2.     al comma III per il quale:

sino al 31/12/2025, negli uffici del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario e del Tribunale ordinario,per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al:

- libro IV, (misure cautelari);

- impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

 

3.     al comma IV per il quale:

sino al 31/3/2025 sarà consentita in modalità non telematica:

 l’iscrizione delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. per i soggetti abilitati interni, nonché, tanto per i soggetti abilitati interni che quelli esterni, il di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titolo I (abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo), titolo IV (giudizio immediato), ivi comprese le impugnazioni.

 

4.     al comma V per il quale:

A decorrere dall’ 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito – tanto per i soggetti abilitati interni che esterni - di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:

a.     Ufficio del Giudice di pace;

b.     Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

c.     Tribunale per i minorenni;

d.     Tribunale di sorveglianza;

e.     Corte di appello;

f.      Procura generale presso la Corte di appello;

g.     Corte di Cassazione;

h.     Procura generale presso la Corte di cassazione

 

5.     al comma VI per il quale:

sino al 31/12/2026 resta consentito, per i soggetti abilitati esterni, anche il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:

- Ufficio del Giudice di pace;

- Corte di appello;

- Procura generale presso la Corte di appello.

La norma, infatti, specifica che “sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche”.

 

6.     al comma VII per il quale:

sempre sino al 31/12/2026 resterà consentito il deposito telematico - per i soggetti abilitati interni ed esterni - di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate agli uffici di cui al comma V, ossia:

a.     Ufficio del Giudice di pace;

b.     Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

c.     Tribunale per i minorenni;

d.     Tribunale di sorveglianza;

e.     Corte di appello;

f.      Procura generale presso la Corte di appello;

g.     Corte di cassazione;

h.     Procura Generale presso la Corte di cassazione;

 

Quanto al comma VII potrà avvenire, come specificato dalla norma, previa adozione del provvedimento del Capo Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della Giustizia che attesti la funzionalità dei sistemi, e che sia pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

 

7.     al comma VIII per il quale:

dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti:

- in materia di misure di prevenzione;

- fasi disciplinate dal libro X (esecuzione);

- fasi disciplinate dal libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).

La norma, infatti, prevede che negli uffici del Giudice di pace, della Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, “il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche”, con ciò lasciando emergere la possibilità di depositare anche in modalità non telematiche sino alla data citata.


8.     al comma IX per il quale:

resta consentito per i difensori il deposito a mezzo PEC in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche.

 

 

 
 
 

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